I Genitori Tarantini davanti al Tribunale di Milano – foto di Rosy Battaglia per Cittadini Reattivi, ottobre 2024
Dopo oltre dieci anni di battaglie civili e giudiziarie, la Corte d’Appello di Milano ha ordinato la sospensione dell’area a caldo dell’ex ILVA di Taranto. Questa inchiesta ricostruisce le tappe che hanno portato allo storico decreto: dall’azione dei Genitori Tarantini alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, fino ai provvedimenti del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano.
Hanno vinto i cittadini. Davide contro Golia. La Corte d’Appello di Milano ha scritto un’altra pagina storica di questa vicenda incredibile, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024 e le cinque condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo tra gennaio 2019 e maggio 2022.
La Corte ha accolto il reclamo presentato dalla presidente dell’associazione Genitori Tarantini, Cinzia Zaninelli e dagli altri cittadini, assistiti dagli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, e ha ordinato a ILVA, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.
Le società avranno novanta giorni, decorrenti dall’ultima comunicazione del provvedimento, per completare le operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo.
È la vittoria dei Genitori Tarantini, nati nel 2015, e dei cittadini che non hanno mai smesso di seguire questa causa, udienza dopo udienza, fino alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e di nuovo davanti ai giudici di Milano. Tra loro c’era anche Emilia Albano, scomparsa il 2 agosto 2025, oggi rappresentata nel procedimento dai suoi eredi, Salvatore Magnotta e Riccardo Magnotta. Nel decreto la Corte li definisce semplicemente, e significativamente, «i CITTADINI».
Il commento a caldo di Cinzia Zaninelli, prima firmataria dell’azione inibitoria collettiva contro ILVA – Acciaierie d’Italia – 27/07/2026
Un’azione per eliminare il rischio, non per ottenere un risarcimento
Quella promossa davanti al Tribunale di Milano non è una class action risarcitoria, ma un’azione inibitoria collettiva ai sensi dell’articolo 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile.
Lo chiarisce la stessa Corte d’Appello a pagina 6 del decreto:
«I CITTADINI hanno agito […] in via di inibitoria collettiva, chiedendo al Tribunale di Milano […] l’eliminazione dell’esposizione al rischio derivante dalle emissioni provenienti dagli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto, in danno della salute individuale e collettiva e del clima, e per la salvaguardia della tranquillità di vita».
I ricorrenti, precisa ancora la Corte, non hanno chiesto di accertare il diritto a un risarcimento né il nesso causale tra singoli decessi ed emissioni industriali. Hanno chiesto che venisse eliminata l’esposizione al rischio per la salute, per l’ambiente e per la vita quotidiana delle persone che abitano accanto allo stabilimento.
Una battaglia giudiziaria condotta contro la proprietaria degli impianti, ILVA in amministrazione straordinaria, e contro Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding, che li hanno gestiti. Nel procedimento sono intervenuti a sostegno dei cittadini anche Regione Puglia, Codacons e Gruppo d’Intervento Giuridico.
Prima di Milano, cinque condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo
Quando i giudici milanesi sono stati chiamati a decidere, il quadro delle violazioni accertate a Taranto era già ampio e documentato.
Il 24 gennaio 2019, con la sentenza Cordella e altri contro Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano per la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione: il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo.
Negli anni successivi e fino al maggio 2022, la Corte di Strasburgo è tornata sul caso ILVA con altri quattro pronunciamenti, ribadendo che la popolazione era stata esposta per anni a un rischio ambientale grave e persistente senza che lo Stato adottasse misure adeguate a proteggerla.
Sempre nel 2022 Taranto è stata inserita dal Relatore speciale delle Nazioni Unite su sostanze tossiche e diritti umani tra le trenta “zone di sacrificio” del pianeta: territori nei quali l’inquinamento e i suoi effetti sulla salute vengono accettati in nome dello sviluppo economico, rendendo di fatto sacrificabili le comunità che vi abitano.
Il quadro sanitario era stato già documentato dai rapporti dell’Organizzazione mondiale della sanità, dagli studi dell’Istituto superiore di sanità e dal progetto SENTIERI. Un insieme di dati e pronunciamenti ricostruito nell’inchiesta Taranto. La zona di sacrificio che l’Europa non può più ignorare.
La svolta del 25 giugno 2024
Il passaggio decisivo si produce nel procedimento milanese. Prima di pronunciarsi, il Tribunale di Milano sottopone alla Corte di Giustizia dell’Unione europea alcune questioni pregiudiziali sull’interpretazione della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e sulla compatibilità con il diritto europeo del regime speciale creato in Italia per consentire la prosecuzione dell’attività dello stabilimento.
Il 25 giugno 2024, nella causa C-626/22, la Grande Camera della Corte di Giustizia stabilisce che la valutazione degli effetti dell’attività industriale sulla salute umana deve essere parte integrante del rilascio e del riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale.
Non può essere rinviata a un momento successivo e non può limitarsi alle sole sostanze già considerate dall’autorizzazione: devono essere valutate tutte le emissioni scientificamente riconosciute come nocive prodotte dall’impianto.
La conclusione affidata dalla Corte europea al giudice nazionale è inequivocabile:
«Se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana, l’esercizio dell’acciaieria ILVA dovrà essere sospeso».
Per la prima volta, la causa promossa dai cittadini di Taranto produce una sentenza destinata a incidere non soltanto sullo stabilimento siderurgico, ma sull’interpretazione della disciplina ambientale in tutta l’Unione europea.
L’AIA del 25 luglio 2025
Un mese e un anno dopo quella sentenza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotta il decreto direttoriale n. 436 del 25 luglio 2025: il riesame complessivo, con valore di rinnovo, dell’Autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento di Taranto e Statte.
L’AIA contiene 472 prescrizioni, ma autorizza ancora il funzionamento degli altiforni a carbone per dodici anni. Non introduce prescrizioni adeguate sulle emissioni di PM10 e PM2,5 e non impone la completa rimozione dell’amianto presente negli impianti.
Come avevamo ricostruito nell’inchiesta pubblicata da Wired il 31 luglio 2025, il nuovo provvedimento autorizzativo rinviava inoltre una parte delle valutazioni sanitarie e degli interventi a studi, piani e cronoprogrammi successivi, pur dopo la sentenza con cui la Corte di Giustizia aveva richiesto una valutazione preventiva, effettiva e tempestiva del rischio.
L’avvocato Maurizio Rizzo Striano aveva già indicato allora la conseguenza giuridica:
«Questa nuova AIA si pone in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia e pertanto dovrà essere disapplicata dai giudici nazionali, con il conseguente ordine di sospensione immediata della produzione a carbone».
Nel frattempo rimaneva aperta la procedura d’infrazione INFR(2013)2177, avviata dalla Commissione europea nel 2013 per verificare il rispetto della Direttiva sulle emissioni industriali da parte dell’Italia. Ancora il 4 novembre 2025 Bruxelles dichiarava di essere impegnata a valutare la conformità della legislazione italiana e della nuova AIA alla sentenza europea.
Il primo decreto del Tribunale di Milano
Il 26 febbraio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa, applica per la prima volta in Italia il principio stabilito dalla Corte di Giustizia.
Il Tribunale disapplica parzialmente l’AIA 2025 e ordina la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo. La decisione individua carenze nelle prescrizioni riguardanti il monitoraggio delle polveri sottili, i wind days, la gestione dei serbatoi contenenti sostanze pericolose, le emissioni diffuse durante il trasferimento del coke e altri interventi per i quali non erano stati fissati tempi certi.
Il provvedimento, tuttavia, differisce la sospensione al mese di agosto 2026 e stabilisce che l’ordine possa cessare di avere effetto qualora le società presentino un’integrazione dell’AIA con tempi certi e ragionevolmente brevi per dare attuazione agli interventi richiesti.
Il Tribunale non accoglie inoltre la domanda relativa alla mancata completa rimozione dell’amianto dagli impianti.
È su questi punti che i cittadini presentano reclamo. Chiedono la disapplicazione dell’AIA anche per l’amianto, contestano la concessione di un’ulteriore proroga e domandano che la sospensione dell’area a caldo venga resa effettiva entro un termine definito.
Anche ILVA, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding impugnano il decreto, chiedendone l’annullamento e contestando, tra l’altro, la giurisdizione del giudice ordinario, l’ammissibilità dell’azione collettiva, la valutazione del rischio sanitario e la disapplicazione parziale dell’AIA.
L’udienza dell’8 luglio
Il 6 luglio avevamo annunciato il ritorno della causa nelle aule milanesi. L’udienza arrivava mentre era ancora aperta la procedura d’infrazione europea e mentre la Regione Puglia, intervenuta ad adiuvandum nel processo, era stata sollecitata dai Genitori Tarantini a concedere loro un’audizione.
L’8 luglio, davanti alla Corte d’Appello, si confrontano quindi tre reclami: quello dei cittadini e quelli presentati dalle società. Regione Puglia, Codacons e Gruppo d’Intervento Giuridico chiedono il rigetto dei reclami aziendali. Anche il Procuratore generale si esprime per la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte si riserva la decisione al termine dell’udienza. Il decreto viene deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio e depositato il 27 luglio 2026.
La Corte: l’amianto doveva essere rimosso
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda l’amianto ancora presente nello stabilimento. La Corte ricostruisce la prescrizione che imponeva al gestore di presentare un programma organico di rimozione, con un cronoprogramma coerente con il termine fissato per l’attuazione degli interventi.
I giudici respingono la tesi di ILVA secondo cui la questione dell’amianto sarebbe estranea al perimetro dell’AIA:
«Non pare condivisibile la tesi di ILVA secondo cui il trattamento dell’amianto debba intendersi escluso dal perimetro dell’AIA».
La Corte aggiunge:
«L’amianto avrebbe dovuto quindi essere rimosso entro il 23 agosto 2026».
Il gestore aveva invece chiesto nel 2023 una rimodulazione del cronoprogramma, prospettando che almeno una parte dell’amianto sarebbe rimasta negli impianti fino alla loro fine operativa.
Novanta giorni per sospendere l’area a caldo
La Corte d’Appello accoglie quindi la richiesta di inibitoria dei cittadini e riforma il decreto del Tribunale nella parte in cui consentiva che l’ordine di sospensione perdesse efficacia attraverso successive integrazioni dell’AIA.
Il dispositivo stabilisce:
«Ordina a ILVA spa, ACCIAIERIE D’ITALIA spa e ACCIAIERIE D’ITALIA HOLDING spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto, assegnando a queste ultime il termine di giorni novanta, decorrente dall’ultima comunicazione del provvedimento, per il completamento delle operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo».
La Corte conferma invece il rigetto della domanda relativa all’abbattimento delle emissioni di CO₂ e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Non è, dunque, soltanto la conferma del decreto di primo grado. La Corte elimina la possibilità di sostituire la sospensione con nuovi piani, studi o cronoprogrammi e fissa un termine preciso entro il quale le operazioni devono essere completate.
È quello che i cittadini avevano chiesto. Ed è quello che hanno ottenuto.